Sicurezza
Quando parliamo di sicurezza sul lavoro intendiamo la condizione di svolgimento di un’attività lavorativa senza l’esposizione al rischio di incidenti. Ciò avviene quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell’attività di prevenzione che forniscono il necessario grado di protezione il verificarsi di eventi pericolosi per la salute di chi lo svolge. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro. Queste misure di tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute, quali gli infortuni e le malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente. La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal “D. Lgs. 106/2009″. Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sic urezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti. Tra i principali obblighi del Datore di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 ci sono la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori. La valutazione dei rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro coadiuvato dal Medico Competente e dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e consiste nell’individuare tutti i pericoli presenti nello svolgimento delle attività aziendali quantificando per ciascuno il rischio associato. Le modalità di svolgimento ed il risultato della valutazione dei rischi vengono riportati su di un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o DVR. Il Documento di Valutazione dei Rischi si completa definendo un programma di miglioramento che identifica tutte quelle azioni da intraprendere affinché la probabilità associata a ciascun rischio sia portata ad un livello ritenuto accettabile. La formazione dei lavoratori è ritenuta dal D.Lgs. 81/08 un elemento fondamentale per prevenire malattie professionali e ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare tutti i lavoratori prima che questi inizino a lavorare e di ripetere la formazione in caso di cambio mansione o di variazione dei processi interni che vanno a modificare le caratteristiche del rischio. I corsi di sicurezza sul lavoro prevedono un diverso programma ed una diversa durata in funzione del settore in cui opera l’azienda e possono essere erogati da docenti qualificati. Corsi di formazione specifici sulla sicurezza dovranno essere effettuati anche da quei lavoratori che ricoprono i ruoli di: addetti antincendio, addetti al primo soccorso, RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), preposti per la sicurezza e dirigenti. Anche i contenuti dei corsi antincendio, dei corsi di primo soccorso, dei corsi RLS, e dei corsi per Preposti e Dirigenti, variano in funzione del settore di appartenenza dell’azienda.
Dal primo giugno del 2013, tutte le imprese e i professionisti che impiegano fino a 10 lavoratori sono tenuti ad aver già effettuato la valutazione dei rischi, oltre ad aver redatto il documento stesso, chiamato DVR. I datori di lavoro non potranno infatti più effettuare l’autocertificazione, dovendo realizzare la valutazione dei rischi secondo i modelli indicati dal Decreto Interministeriale sulle procedure standardizzate, composte da due parti: la prima contiene le istruzioni operative ed è una guida alla compilazione; la seconda contiene le schede da utilizzare nell’assolvimento dell’obbligo della valutazione dei rischi. Anche nelle realtà lavorative di modeste dimensioni, anche con un solo lavoratore impiegato, non è più sufficiente la redazione della semplice autocertificazione ed è da ricordare che sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
La tabella delle principali sanzioni
Sono entrate in vigore, a partire da Luglio, multe e sanzioni più salate per chi non rispetta gli adempimenti in materia, così come previsto dal decreto legge numero 76 del 2013, il cosiddetto “Decreto occupazione”.
Si tratta di un aumento del 9,6 per cento delle sanzioni e ammende in tema di sicurezza sul lavoro. Ciò significa che a partire dal primo luglio per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi o non elabora il documento è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o il pagamento di una ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro. Se questi non compila completamente il documento valutazione rischi allora c’è solo pericolo del pagamento di una ammenda da un minimo di 1.096 euro a 2.192 euro. Infine, multe salate sono previste anche per i lavoratori che rifiutano, senza giustificato motivo la designazione alla gestione delle emergenze. In questo caso, rischiano l’arresto fino ad 1 mese e l’ammenda da 219 a 657 euro.
Si tratta di contravvenzioni previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, il decreto legislativo numero 81 del 2008. Qualche esempio delle sanzioni, già salate, prima del decreto:
Sanzioni riguardanti la formazione dei lavoratori
Obbligo di formazione per il datore di lavoro che si assume il ruolo di RSPP | Art. 34, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi all’attività svolta dall’azienda, sui nominativi degli addetti alle emergenze, sui nominativi dell’RSPP e del Medico Competente. | Art. 36, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo di informare ciascun lavoratore sui rischi specifici relativi all’attività che svolge, sui pericoli connessi all’uso delle sostanze chimiche, sulle misure di prevenzione e protezione adottate. | Art. 36, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute. | Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo di lavoro di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali. | Art. 37, comma 7 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso. | Art. 37, comma 9 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l’RLS. | Art. 37, comma 10 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Sanzioni riguardanti la sicurezza sul lavoro
Valutare tutti i rischi presenti in azienda ed elaborare il DVR. | Art. 17 comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Nominare un RSPP | Art. 17 comma 1 b) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Rielaborare il DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro. | Art. 18, comma 1 z) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Indire almeno una volta l’anno la Riunione Periodica Annuale, per aziende con più di 15 lavoratori | Art. 18, comma 1, v) e art. 35 comma 1, Dlgs 81/08 e s. m. e i. | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con l’RSPP e con il Medico Competente. | Art. 29 comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400euro |
Consultare l’RLS prima di effettuare la valutazione dei rischi e stendere il DVR. | Art. 29 comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
In caso di appalto di lavori all’interno della propria azienda, controllare l’azienda appaltatrice acquisendone la documentazione necessaria. | Art. 26, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
In caso di appalto di lavori all’interno della propria azienda fornire all’appaltatore le informazioni necessarie sui rischi esistenti. | Art. 26, comma 1 b) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro |
Obbligo dei datori di lavoro committenti e appaltatori (o subappaltatori) di cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione in relazione ai rischi presenti nella azienda in cui si effettuano i lavori in appalto. | Art. 26, comma 2 a) e b) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Redazione da parte del committente, in caso di appalto, del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze(DUVRI), da allegare al contratto di appalto. | Art. 26, comma 3 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Redazione da parte del datore di lavoro di un’impresa affidataria o di un’impresa esecutrice del Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere temporaneo o mobile. | Art. 96 comma 1 g) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro; in caso di rischi particolari arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro; |
Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, merita un approfondimento dettagliato e riguarda, in relazione al diverso grado di responsabilità, pressoché tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, datore di lavoro e non solo. Per meglio comprendere come è articolato il sistema sanzionatorio è opportuno innanzitutto ricapitolare le diverse tipologie di Responsabilità, come previste dal sistema giuridico, e di conseguenza le relative sanzioni applicabili ai diversi casi. La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, Penale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.
Lo Studio Botanico offre la consulenza, la gestione e l’informazione su tutti gli aspetti della Sicurezza sul Lavoro verificando ogni singolo caso e ritagliando su di esso il corretto programma di predisposizione delle azioni volte al rispetto delle norme vigenti.
Naturalmente siamo a disposizione per ogni necessità, anche solo informativa: il nostro team è composto da RSPP qualificati anche come Formatori, in contatto con le ASL di riferimento per la soluzione di ogni problema documentale possa sorgere.
Per. Agr. Leonardo Perronace